Il Superbonus è finalmente legge. Anche se stiamo ancora attendendo l’uscita ufficiale sul bollettino, possiamo tuttavia dire che l’Ecobonus e il Sismabonus, sono stati approvati dal Senato con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione. Scarica qui il TESTO INTEGRALE del Decreto “Rilancio” n. 34/2020 convertito in legge con modifiche
A partire dall’entrata in vigore della legge, scatteranno i termini per l’approvazione dei provvedimenti e dei decreti attuativi. Non c’è da meravigliarsi del perchè ci sia stata tanta attesa da parte dei contribuenti e dagli operatori del settore, dato che verrà concessa una cessione del credito con superbonus al 110%.
Ma cosa ci possiamo aspettare?
Come dicevamo, il decreto prevede, tra le varie misure, un super Ecobonus per i lavori inerenti il risparmio energetico e per quelli relativi la messa in sicurezza anti-sismica.
Il vantaggio risiede proprio nelle detrazioni per l’efficientamento energetico e la tutela ambientale al 110%, dedotte da Irpef o da Ires, riguardanti le opere e gli impianti di ristrutturazione immobiliare di case e palazzi già esistenti.
L’agevolazione
Chi ha diritto all’agevolazione?
Ne hanno diritto tutti i contribuenti (residenti e non), anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento.
Nello specifico, l’Ecobonus e il Sismabonus possono essere usufruiti da:
- persone fisiche per un massimo di due unità immobiliari
- gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato
- i condòmini (per gli interventi sulle aree comuni)
- contribuenti titolari di reddito d’Impresa (solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale)
- associazioni di professionisti
- enti pubblici e privati non commerciali
Inoltre ne hanno diritto, sostenendone le spese, anche il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento e il convivente more uxorio (non proprietario dell’immobile e non soggetto a contratto di comodato).
Anche gli Istituti autonomi per le case popolari e gli aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa ne hanno diritto sostenendo le spese.
Il Superbonus non sarà applicabile per gli edifici e le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali
- A/1: abitazioni di tipo signorile
- A/8: abitazioni in ville
- A/9: castelli
Applicabilità
Per quali lavori è previsto?
Le opere prese in considerazione sono le seguenti:
Articolo 119 del DL Rilancio
- isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
- materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
- impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
- impianti a pompa di calore
- impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
- interventi di demolizione e ricostruzione
Commi 3-5
- miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE
- installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
Documentazione e Procedura
Come si richiedono il Sismabonus e l’Ecobonus?
Per richiederli sono necessari diversi documenti. Tra questi:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato o una dichiarazione del direttore dei lavori, che dimostri la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti
- la scheda tecnica informativa relativa agli interventi realizzati e, in alcuni casi, l’attestato di prestazione energetica (APE)
Il pagamento deve avvenire attraverso bonifico bancario o postale a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa.
Vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto beneficiario
Infine, entro 90 giorni dal termine dei lavori, è necessario trasmettere telematicamente all’Enea la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Ma non è finita qui!
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